TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, Via Toscana 30 C.A.P. 00187, un’associazione che assume la denominazione “Associazione Italiana Osservatori Calcistici”, in breve “A.I.O.C.”.

TITOLO II – SCOPO – OGGETTO

Articolo 2

L’associazione è Apolitica, un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione si propone di attuare tutte quelle iniziative che tendano al miglioramento e al perfezionamento professionale. Gli associati saranno informati su tutte le evoluzioni normative e regolamentari dei settori d’interesse per la vita associativa.

Articolo3

L’associazione si propone di:

  1. rappresentare gli associati ad ogni livello, tutelarne il titolo e la professionalità, promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale;
  2. essere da supporto alla Federazione per pianificare nuovi corsi per l’abilitazione di Osservatori Professionisti;
  3. inquadrare nell’albo degli Osservatori del Settore Tecnico i soci ordinari di cui al punto b) dell’art. 4 di seguito meglio specificato;
  4. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della professione;
  5. di promuovere studi di carattere legislativo e regolamentare al fine di sviluppare la normativa disettore;
  6. creare una rete internazionale di collaborazione con enti ed altre associazioni attive nel settore sportivo di riferimento;
  7. informare gli associati delle evoluzioni normative e regolamentari riguardanti specificamente la professione;
  8. compiere quant’altro sia ritenuto idoneo ed utile ai fini associativi in campo immobiliare, mobiliare, finanziario e commerciale, senza scopo di lucro, nel rispetto della Legge e del presente Statuto e con spirito di mutua collaborazione tra gli associati e tra essi stessi ed i terzi;
  9. promuovere in centri nazionali e internazionali, con soggetti aventi le stesse qualifiche mansioni e/o specializzazioni, un confronto, una condivisione e scambi di idee e di metodi attuati, per aggiornare la preparazione di tali figure;

TITOLO III – SOCI

Articolo 4

I membri dell’associazione si dividono in:
Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari.

Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci onorari:

  1. le persone che, per particolari ragioni di benemerenza si sono particolarmente distinte nel mondo dello sport, della cultura e nel sociale e, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono proclamati ad personam, Soci ad honorem dall’Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta dei componenti;
  2. gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l’attività dell’Associazione.

Sono soci ordinari*(in corso di aggiornamento a seguito di seduta assembleare del giorno 27/04/2023):

  1. i soggetti che hanno conseguito il diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore Calcistico Professionista, banditi e organizzati, esclusivamente, dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  2. i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di allenatore professionista, dal Settore Tecnico della F.I.G.C., o che siano da quest’ultimo riconosciuti;
  3. i soggetti iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con C.U. n.61/A del 13 giugno 1991 e successive modificazioni, compresi i soggetti iscritti nella Sezione Speciale del predetto Elenco riservata ai Collaboratori della Gestione Sportiva o in eventuali altre Sezioni o categorie che dovessero essere previste dalla normativa F.I.G.C.;
  4. i soggetti che pur non avendo conseguito l’abilitazione di cui ai punti precedenti, hanno avuto comprovate esperienze e/o esercitano la professione come Osservatori, in Club Professionisti, di qualsiasi Federazione Calcistica, da almeno 5 anni;

la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita, all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. Il numero dei soci è illimitato.

Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL CONI E WADA.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà redigere una domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che svolga o tenti di svolgere attività al di fuori degli scopi dell’Associazione utilizzando in qualsiasi modo il nome dell’associazione stessa;
  5. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal ConsiglioDirettivo.

TITOLO V – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di socio da’ in particolare diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  3. a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definiti per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno da parte della Federazione Nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di Promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

TITOLO VI – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 11

Gli Associati hanno il dovere di:

  1. rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché le norme emanate dall’ordinamento sportivo;
  2. impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell’Associazione;
  3. pagare il contributo associativo.

TITOLO VII – RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

Articolo 12

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura formativa, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  10. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO VIII – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 13

L’esercizio sociale va dal 1 luglio dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo, in riferimento alla stagione agonistica calcistica. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO IX – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Generale;
  6. il Segretario Organizzativo;
  7. il Tesoriere;
  8. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

TITOLO X – ASSEMBLEE

Articolo 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail – pec o telegramma, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

Fino a dieci giorni prima della seduta, ciascun socio può far pervenire all’Associazione, a mezzo posta elettronica, la richiesta per l’inserimento nell’ordine del giorno di un argomento di suo interesse.

Articolo 16

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – prendono parte ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, per tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno qualora presenti i 2/3 dell’aventi diritto al voto (incluse le deleghe).

Articolo 18

Prima dell’Assemblea il Consiglio Direttivo predispone l’elenco completo degli associati. il voto viene espresso mediante presentazione in busta chiusa di una lista che contenga i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore al numero dei membri di ciascun organo.

Risulteranno per primi eletti i nomi che avranno raccolto il maggior numero dei voti.

Articolo 19

Su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina due scrutatori fra i presenti ammessi al voto. Al termine della votazione, questi, con l’assistenza del Segretario Organizzativo dell’Assemblea, procedono allo spoglio delle schede ed il Presidente comunica subito i risultati dell’Assemblea.

Articolo 20

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Articolo 21

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

TITOLO XI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri scelti fra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Saranno membri di diritto i soci fondatori o persone dagli stessi nominate in loro rappresentanza. Gli altri membri verranno eletti dall’Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Organizzativo e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  6. deliberare circa l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
  10. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

TITOLO XII – PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovoPresidente.

Il Presidente rimane in carica per quattro stagioni sportive ed è rieleggibile.

TITOLO XIII – COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dal Consiglio Direttivo.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora il Collegio dei Revisori non venga eletto, per la gestione della contabilita’ l’associazione si avvale dell’opera di un esperto in maniera contabile. Tale esperto e’ nominato dal consiglio direttivo.

Articolo 26

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO XIV – SCIOGLIMENTO

Articolo 27

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

TITOLO XV – NORMA FINALE

Articolo 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

Facebooktwitterlinkedininstagram